Il Tribunale amministrativo ha inoltre comunicato in merito il 12 gennaio 2021:
"L'associazione di pescatori Fischereiverein Hannover e.V. ha presentato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo contro tale autorizzazione. Essa sostiene che l'impatto ambientale del progetto non sia stato valutato in modo adeguato e che non sia stata condotta una procedura amministrativa adeguata alla portata idromeccanica del progetto, con un corrispondente coinvolgimento del pubblico. A suo avviso, sarebbero necessari lo svolgimento di una valutazione di impatto ambientale e di una procedura di approvazione del progetto. Inoltre, il ricorrente ritiene che l’esercizio del proprio diritto di pesca sia stato compromesso in modo sproporzionato, poiché il progetto esclude di fatto la pesca sportiva in quella località e comporta complessivamente il rischio di una riduzione degli stock ittici nel fiume Leine. Viene inoltre contestato il deterioramento ecologico del corso d’acqua in quanto habitat di riproduzione e di riposo, nonché come via di transito per i pesci.
Il tribunale non ha accolto tale argomentazione. Secondo la Sezione, la Regione di Hannover, nell’ambito della valutazione preliminare di impatto ambientale effettuata, avrebbe accertato in modo adeguato i fatti rilevanti sulla base delle numerose perizie presentate dalla parte interveniente e del coinvolgimento delle autorità competenti. Essa avrebbe valutato i risultati ottenuti in modo comprensibile, giungendo alla conclusione che il progetto non lasciasse presagire impatti ambientali negativi significativi e che, pertanto, non fosse necessario effettuare un’ulteriore valutazione di impatto ambientale. La valutazione dello studio ecologico sui corsi d’acqua presentato, del parere tecnico ai sensi della direttiva quadro sulle acque, del parere tecnico in materia di tutela delle specie e della valutazione preliminare di impatto sulla fauna, la flora e gli habitat non ha suggerito, sotto nessuno degli aspetti esaminati, la possibilità di un impatto ambientale negativo significativo da parte del progetto previsto. È inoltre rilevante il fatto che il fiume Leine, nel tratto di corso d’acqua interessato, non offra già alcuna permeabilità per le forme di vita acquatiche, poiché la diga a valle della Friederikenplatz non può essere superata dai pesci. È inoltre prevedibile che il tratto fluviale fino alla diga rimanga ampiamente accessibile ai pesci anche dopo la realizzazione dell’impianto, poiché al di fuori degli orari di funzionamento le condizioni del fiume Leine non differirebbero da quelle attuali e, durante gli orari di funzionamento, è previsto un «ecopass» realizzato su misura e approvato da periti specializzati, la cui efficacia, secondo l’autorizzazione concessa, dovrà essere documentata nei confronti delle autorità competenti. Senza successo, il ricorrente ha contestato anche l’errata scelta della procedura. In assenza dell’obbligo di effettuare una valutazione di impatto ambientale, spetterebbe infatti alla convenuta scegliere, anziché un’approvazione del progetto, un’autorizzazione del progetto. Una tale procedura di autorizzazione del progetto non avrebbe concesso al ricorrente ulteriori diritti di partecipazione nel procedimento di autorizzazione. Ciò costituirebbe tuttavia un presupposto per far valere un vizio procedurale assoluto.
L’autorizzazione non lede nemmeno il diritto di pesca del ricorrente. Si tratta infatti di un interesse privato che, in caso di conflitto di utilizzo, deve essere valutato, soppesato e conciliato con gli interessi contrapposti. La conclusione secondo cui il diritto di pesca debba cedere il passo al progetto previsto è, in base a tali criteri, giustificabile, poiché non vi sono elementi sostanziali che indichino che il progetto possa avere un impatto negativo sugli stock ittici complessivi del fiume Leine e possa compromettere la pesca al di fuori dell’area concreta interessata dal progetto. La restrizione di dover condividere in futuro il sito in Schlossstraße con il terzo interessato è, alla luce dei numerosi altri luoghi di pesca idonei presenti anche nelle immediate vicinanze, a giudizio del tribunale, accettabile soprattutto perché non sarà possibile trovare un altro sito altrettanto idoneo all’interno del territorio comunale per il progetto «Leinewelle».
Infine, non è pertinente nemmeno la violazione invocata della disposizione del diritto dell’Unione europea secondo cui le acque devono essere gestite in modo tale da evitare un deterioramento dello stato ecologico e chimico e da mantenere o raggiungere un buono stato. Il ricorrente non è un'associazione ambientalista riconosciuta, per cui, a differenza di un'associazione ambientalista nell'ambito di un'azione collettiva, può far valere tale argomento nei confronti di una decisione amministrativa solo se il deterioramento contestato lo riguarda direttamente nei suoi diritti tutelati. Tuttavia, ciò non sarebbe il caso, poiché né il diritto di pesca costituisce un bene giuridico tutelato in tale contesto, né sussiste un nesso diretto tra i possibili cambiamenti ecologici o chimici e le presunte ripercussioni sulla pesca.
La quarta sezione ha ammesso il ricorso in appello dinanzi al Tribunale amministrativo superiore della Bassa Sassonia contro la sentenza."
(Pubblicato il 13 gennaio 2021)